Decreto
Ministeriale 3
marzo 2005
TITOLO IV
Donazione di cellule staminali emopoietiche
Art. 12.
Donazione di cellule staminali emopoietiche periferiche
1. Il candidato donatore di cellule staminali emopoietiche
periferiche deve possedere gli stessi requisiti previsti per
l'idoneita' alla donazione di sangue intero e deve inoltre essere
valutato per i rischi connessi alle procedure di prelievo da un
medico esperto in medicina trasfusionale oltre che dal medico curante
del ricevente (per il donatore allogenico).
2. In particolari situazioni di necessita' e per specifiche
esigenze cliniche possono essere adottati criteri di idoneita'
diversi, a giudizio del medico esperto in medicina trasfusionale, nel
rispetto comunque del criterio della massima tutela a protezione
della salute del donatore.
3. Il candidato donatore autologo o allogenico di cellule staminali
periferiche deve essere indagato per i marcatori di malattie
infettive trasmissibili non oltre trenta giorni prima della
donazione.
Tratto dalla Gazzetta Ufficiale N. 85 del 13 Aprile 2005
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